Dopo i terremoti che hanno devastato il centro Italia tra l’estate e l’autunno 2016, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 (poi corretto in parte il 7 marzo), fissa nuove linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni.

Proprio come per le classi di efficienza energetica, anche sulla sicurezza contro i terremoti dei singoli edifici arrivano nuove classi di rischio classificate con lettere dalla A + alla G, dagli edifici più sicuri fino ad arrivare a quelli più a rischio sicurezza.

Ne abbiamo parlato con l’ingegner Giuseppe Zangrandi: «Questo sistema – spiega Zangrandi – è stato pensato per sensibilizzare i proprietari di immobili che potranno ottenere incentivi e sgravi fiscali migliorando la classe di rischio sismico della propria abitazione. Prima non c’era una vera e propria classificazione, ma solo un calcolo percentuale che raffrontava l’entità del sisma che porterebbe a collasso una casa esistente con l’entità del sisma di progetto per le nuove costruzioni. Così, invece, anche chi non è del mestiere potrà avere un’idea del grado di sicurezza del proprio edificio».

Prima non c’era una vera e propria classificazione. Così, invece, anche chi non è del mestiere potrà avere un’idea del grado di sicurezza del proprio edificio.

ing. Giuseppe Zangrandi

Le linee guida prevedono due metodi differenti per l’attribuzione delle classi  di rischio: il primo, quello convenzionale, deve essere fatto incrociando due parametri diversi: «Il PAM (Perdita Annuale Media) con valenza economica, può essere inteso come il costo di riparazione dei danni causati dal terremoto espresso come percentuale del costo di ricostruzione dell’intero edificio ed il IS-V che riprende il vecchio calcolo percentuale convertendolo in una classe di rischio sismico dalla A + alla G così come il PAM. La classe di rischio dell’edificio sarà quella più rischiosa emersa dai due distinti calcoli: per cui ad esempio, un edificio che nel primo sistema (PAM) risulterà di Classe B e dal secondo (IS-V) risulterà di Classe C risulterà a tutti gli effetti di Classe C »; tale metodo è applicabile a tutti gli edifici. Il secondo metodo, quello semplificato, è applicabile esclusivamente agli edifici aventi struttura in muratura portante. Questa procedura mette in relazione le caratteristiche strutturali e lo stato di conservazione dell’edificio con le suddette classi di rischio e non necessita di particolari procedure di calcolo; il risultato finale, così come per il metodo convenzionale, è una classe di rischio classificata con lettere dalla A + alla G.

C’è però un elemento problematico che non convince i tecnici: «Finché si parla di un edificio di modeste dimensioni fare i calcoli per attestare una classe di rischio sismico è un compito relativamente semplice infatti applicare il metodo semplificato (nel caso di struttura a muratura portante) o il metodo convenzionale risulta tutto sommato realizzabile. Ma quando, invece, si deve calcolare la classe per un appartamento all’interno di un condominio di importanti dimensioni costruito 40 o 50 anni fa lo sforzo risulta molto arduo. Non è come per la classe energetica, quando basta considerare i muri, i serramenti e la caldaia, qui bisognerebbe lavorare su tutte le caratteristiche dell’edificio: materiali impiegati, schema della struttura portante etc…ed il più delle volte risulta impossibile reperire documentazione al riguardo. Quindi l’unica soluzione sarebbe rifarsi alle tecnologie costruttive utilizzate al periodo di costruzione ottenendo risultati approssimativi. È una bella idea, ma di difficile attuazione, che si complicherà ulteriormente se verrà introdotto l’obbligo di esibire la classificazione quando si vende o si compra un appartamento». Concludendo, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni era necessaria, se si vuole passare dall’emergenza alla prevenzione, come l’attestazione dell’efficacia degli interventi. È però un primo passo da perfezionare e che sarà probabilmente da estendere, come ricordava l’ingegner Zangrandi, con l’obbligo di esibire la classificazione al momento della vendita o dell’acquisto di un immobile.