Claudio Pianegonda, presidente di Confcooperative Habitat Veneto:
“L’errore consiste nell’aver messo sullo stesso piano l’importanza delle operazioni di messa in sicurezza sismica degli edifici con quelle di efficientamento energetico”.

Un errore che impedisce programmazione, ripresa dell’attività lavorativa, messa in sicurezza degli immobili.

Le attuali disposizioni di legge, infatti, penalizzano in modo ingiustificato le lavorazioni rientranti nel cosiddetto “sisma bonus”, e in particolare riguardo al sisma bonus acquisti. Questo impedisce di fatto l’effettiva messa in sicurezza sismica e la rottamazione di molti edifici insicuri, obsoleti e brutti.

Tre dati dovrebbero farci riflettere: in Italia il 70% degli edifici residenziali sono stati costruiti prima dell’introduzione delle norme antisismiche. I morti conseguenti ai terremoti, da quello del Friuli del 1976 fino ai più recenti, sono stati circa 4.400. Lo Stato, negli ultimi 50 anni, ha speso in media quasi tre miliardi all’anno per ricostruzioni e riparazioni dei danni provocati dagli eventi sismici.

Ma qual è questo errore? L’errore del legislatore consiste nell’aver messo sullo stesso piano l’importanza delle operazioni di messa in sicurezza sismica degli edifici con quelle di efficientamento energetico. Ma soprattutto, l’errore principale sta nelle tempistiche entro le quali devono essere portate a termine le operazioni per far beneficiare delle agevolazioni fiscali i proprietari degli edifici ristrutturati o gli acquirenti degli alloggi rinvenuti.

I condòmini per l’efficientamento energetico, di cui al superbonus 110%, in base alla legge di bilancio 2021 hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per eseguire i lavori, o meglio fino al 31 dicembre 2022 per quei condòmini che al 30 giugno 2022 abbiamo eseguito almeno il 60% dei lavori, invece per le operazioni di sisma bonus acquisti sia i lavori di ristrutturazione che la stipula degli atti di vendita degli alloggi rinvenuti, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, devono essere conclusi entro il 30 giugno 2022.

In sostanza non viene consentito di usufruire degli incentivi fiscali e quindi una effettiva attività di rigenerazione urbana e di messa in sicurezza degli edifici nelle zone ad alto medio rischio sismico (zone classificate 1,2 e 3) perché per effettuare tutte queste operazioni (acquisizione dell’immobile da ristrutturare, approvazione Piano urbanistico attuativo, richiesta e ottenimento del Permesso di costruire, esecuzione dei lavori, conseguimento dell’agibilità, porre in essere le vendite degli alloggi) burocrazia permettendo, ci vogliono non meno di due anni e mezzo.

 

Arch. Claudio Pianegonda
Presidente Confcooperative Habitat Veneto