Il 14 giugno 2017, a Londra, la Grenfell Tower, grattacielo ad uso residenziale, è stata completamente distrutta da un incendio. Sono morte almeno 87 persone, tra le quali due giovani architetti veneti. Il conto finale delle vittime però si conoscerà soltanto nel 2018.

La tragedia ha riacceso i riflettori di mezza Europa sul tema della prevenzione degli incendi. Si sarebbe potuto evitare il disastro di Londra? E quanti edifici, anche nel nostro Paese, sono esposti allo stesso pericolo, oppure, per una volta, possiamo ritenerci all’avanguardia? Ne abbiamo parlato con l’ingegner Pietro Luca Chioccioli, della LAUT Engineering S.r.l. di Padova, che ha svolto parecchie pratiche anti-incendio riguardanti programmi di alcune cooperative del Consorzio Cerv.

Ingegner Chioccioli, esistono delle normative antincendio che prevengano queste tragedie?

Le normative antincendio in generale, in Italia come all’estero, sono finalizzate a garantire l’adozione di tutte quelle misure idonee a prevenire l’insorgere di un eventuale incendio, cioè a minimizzare la probabilità di insorgenza delle cause che possono provocare un principio di incendio, e ad impedire la propagazione dello stesso all’interno dell’attività in cui è insorto.

In particolare, per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e la tutela dei beni, le attività soggette alla normativa antincendio devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la propagazione dell’incendio all’interno dell’attività in cui è iniziato;
  • limitare la propagazione dell’incendio agli edifici o locali contigui;
  • garantire la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Nel caso di Edifici di Civile Abitazione, quanto detto si traduce concretamente nel:

  • garantire determinati requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti (tanto maggiori quanto maggiore è l’altezza dell’edificio);
  • prevedere la realizzazione di compartimenti antincendio (che impediscano la propagazione di un eventuale incendio) mediante l’adozione di elementi strutturali non combustibili con determinati valori di resistenza al Fuoco (Pareti REI, Porte REI, Solai REI);
  • garantire l’esodo degli occupanti l’edificio mediante l’adozione di un congruo numero di vie di esodo praticabili;
  • garantire determinate caratteristiche delle vie di esodo (scale di tipo protetto, cioè delimitate da pareti e porte aventi determinati requisiti REI, scale di tipo a prova di fumo ovvero scale accessibili mediante filtri a prova di fumo, e/o scale di sicurezza esterne);
  • eliminare o disporre in maniera ordinata ed all’interno contenitori metallici qualsiasi tipo di materiale combustibile lungo le vie di esodo;
  • prevedere la realizzazione di impianti (elettrici, riscaldamento, condizionamento, gas) secondo la regola dell’arte;
  • prevedere l’adozione di specifici impianti antincendio (Impianto di spegnimento ad acqua manuale con Idranti e/o Naspi, Impianto di Rivelazione e Segnalazione Incendi, Estintori), progettati e realizzati secondo la regola dell’arte;
  • garantire un’adeguata manutenzione degli impianti antincendio.

Perché allora la Grenfell Tower è andata a fuoco?

Quello che purtroppo è accaduto a Londra è stato causato da un mix di gravi carenze rispetto a quanto ho descritto:

  • l’edificio, pur essendo di notevole altezza, disponeva di un’unica via di esodo costituita dal vano scala interno condominiale peraltro non protetto: dai ballatoi ai vari piani si poteva accedere direttamente ai vari appartamenti attraverso serramenti privi di requisiti di resistenza al fuoco;
  • i ballatoi erano pieni di materiale combustibile di vario genere (Arredi, scatoloni vari) disposto in maniera disordinata, in prossimità di utenze dell’impianto elettrico;
  • alcuni condomini hanno impegnato una potenza elettrica maggiore a quella offerta provocando un surriscaldamento dell’impianto elettrico.

Il surriscaldamento dell’impianto elettrico, provocando la combustione degli arredi e dei materiali vari disposti nelle vicinanze, ha costituito l’innesco dell’incendio, che si è poi velocemente propagato all’interno degli appartamenti, e attraverso il vano scala (che ha costituito un vero e proprio camino) si è propagato ai piani superiori. La propagazione dell’incendio è stata inoltre alimentata dalla parete ventilata esterna (realizzata con materiali privi degli obbligatori requisiti di Reazione al Fuoco): l’intercapedine, presente tra la parete di rivestimento e le pareti principali esterne, ha costituito un vero e proprio afflusso di ossigeno che ha alimentato l’incendio dall’esterno verso l’interno degli appartamenti.

Gli abitanti presenti si sono pertanto trovati in una vera e propria trappola, non potendo fuggire né attraverso il vano scala interno, in quanto invaso da fumo, né con l’ausilio delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco che non potevano avvicinarsi in quanto la parete esterna era in fiamme.

Qual è il quadro della legge in Italia?

In Italia la normativa di riferimento in materia di Prevenzione Incendi per gli Edifici di Civile Abitazione è costituita dal DM 16 Maggio 1987 n. 246 (“Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”). Tale normativa stabilisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione aventi altezza antincendi (Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, al livello del piano esterno più basso), uguale o superiore a dodici metri.

Se la normativa citata si applica, come detto, agli edifici civile aventi altezza antincendi non inferiore a 12 metri, il controllo vero e proprio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diventa obbligatorio per gli edifici con altezza antincendi non inferiore a 24 metri. Per tali edifici, ai sensi del DPR 151/2011 deve essere presentata al Competente Comando Provinciale VV.F. l’Istanza denominata Segnalazione Certificati di Inizio Attività ai fini Antincendio (SCIA) la cui validità è di cinque anni, scaduti i quali occorre provvedere al suo rinnovo, valido per ulteriori cinque anni.

Altre Attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi spesso presenti all’interno di Edifici di Civile Abitazione sono costituite dalle Centrali Termiche Condominiali (se di Potenzialità superiore a 116 KW), normate da DM 12/04/1996 e dalle Autorimesse (se di superficie superiore ai 300 mq), normate dal DM 01/02/1986.

Questa normativa protegge il nostro Paese da disastri come quello di Londra?

Se da un lato non si può escludere che episodi simili a quelli di Londra possano accadere anche in Italia – non si può infatti ipotizzare o garantire un livello di rischio incendio nullo (a titolo di esempio nessuna normativa impedisce di fumare all’interno della propria abitazione e nessuna normativa stabilisce i requisiti di reazione al fuoco che devono avere gli arredi, quali i tappeti, tendaggi, sedie e poltrone, materassi, lenzuola e cuscini, ecc), dall’altro lato tale ipotesi, a meno di cause dolose, è da ritenersi remota. In Italia infatti in questi ultimi decenni sono infatti notevolmente aumentati:

  • il livello di progettazione ed esecuzione delle opere con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione incendi;
  • la coscienza della necessità di una corretta e continua manutenzione dei beni immobili ed impiantistici;
  • il controllo da parte degli enti preposti.

In Italia può capitare che si sviluppi un incendio all’interno di una singola casa o appartamento, ma è rarissimo, se non impossibile che un incendio iniziato all’interno di un singolo appartamento si propaghi all’intero immobile.

Insomma, almeno questa volta ci troviamo nel gruppo di testa, e non ad inseguire…

Esatto. L’Italia è uno dei paesi in cui la prevenzione degli incendi e la protezione dagli stessi è all’avanguardia, in particolare per quanto riguarda tutte quelle attività all’interno delle quali si ha la presenza di affollamenti consistenti. Esistono infatti, oltre che per gli Edifici di Civile Abitazione, precise e specifiche normative per le Attività Ospedaliere, per le Scuole e le Università, per i Locali di Pubblico Spettacolo, per gli Uffici, per le Attività Commerciali e per gli Impianti Sportivi.